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Comunicato dell'Ufficio Avvocatura

Parrocchie e Canone speciale Rai

Una Nota dell’Avvocatura indica come gli enti ecclesiastici devono comportarsi in riferimento alle lettere inviate dalla RAI con la richiesta di pagamento del Canone speciale

6 Agosto 2017

Nei giorni scorsi alcuni enti ecclesiastici hanno ricevuto una richiesta di pagamento del Canone Speciale Rai di euro 121,25 (cf allegato).
Come precisato della RAI (http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx) questo tipo di canone è dovuto soltanto da coloro che “[…] detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458”.
Pertanto le parrocchie che al di fuori delle abitazioni private non detengono alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissione radio televisive non devono pagare alcunché.
Qualora, invece, le parrocchie detengano un apparecchio TV sono tenute a pagare il canone speciale.
Da ultimo, le parrocchie che detenevano un apparecchio TV (e pagavano un canone speciale) ma ora non lo detengono più, sono tenute a dare disdetta all’abbonamento speciale con le modalità indicate nel seguente link http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Disdetta.aspx:

“I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento
(Art. 1, co. 158, L. 28 dicembre 2015, n. 208)”.