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OGLR

Accatastamento delle strutture
pastorali delle parrocchie

27 Marzo 2013

In occasione della entrata in vigore della normativa relativa all’IMU (gennaio 2012) gli enti ecclesiastici hanno dovuto riconsiderare le scelte compiute negli anni passati in ordine all’accatastamento degli immobili.

Infatti la modifica dei requisiti richiesti per godere dell’esenzione IMU (cf. nuovo art. 7, co. 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992 e D.M. 200 del 19 novembre 2012) ha ulteriormente sollecitato l’opportunità (se non anche la necessità) di distinguere ed individuare catastalmente le porzioni di fabbricati e di cortili utilizzati esclusivamente per una delle attività della lett. i) rispetto a quelli destinati anche ad attività per le quali non è riconosciuta alcuna esenzione (per es. bar parrocchiale, salone teatrale, sala affittate a terzi).

Questa esigenza non può ritenersi ora superata per il fatto che a partire dall’anno in corso è riconosciuta per la prima volta la possibilità di applicare parzialmente l’esenzione IMU in caso di uso promiscuo (cioè per i casi in cui la medesima unità immobiliare è utilizzata sia per usi esenti, sia per usi non esenti). Permangono, infatti, situazioni in cui i criteri che devono essere adottati per determinare la quota di esenzione sono di difficile applicazione o – di fatto – non sono applicabili.

Un secondo motivo che mantiene viva l’attenzione al corretto accatastamento dei fabbricati è l’imminente applicazione della nuova normativa sulla Tassa Rifiuti (prima TARSU ora TARES – art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) che attingerà anche alle risultanze catastali per determinare l’importo dovuto anche dagli enti ecclesiastici.

In occasione della verifica della compatibilità tra le scelte compiute negli scorsi anni e le nuove normative sono emerse alcune questioni cui deve essere data risposta per poter poi adottare soluzioni ragionevoli, lungimiranti ed economiche.

1. Fatto salvo che alle strutture abitative (dei sacerdoti, del sacrestano, del custode) deve essere assegnata una categoria catastale A (esclusa A/10) e che all’edificio chiesa deve essere assegnata la categoria catastale E/7, si rileva che manca una precisa categoria catastale riferibile alle strutture adibite ad attività pastorali ed educative (per es. centro parrocchiale, oratorio per i ragazzi, sala polifunzionale).
Stante questa situazione si rileva che nella maggior parte dei casi sono utilizzate le categorie B/1 (convitti, collegi, educandati, seminari …) o B/5 (scuole), mentre in alcuni casi particolari è utilizzata anche la categoria C/4 (quando sono prevalenti gli impianti sportivi).
È invece scorretto l’uso della categoria B/7 in quanto la menzione dell’”oratorio” non deve essere equivocata considerato che tale espressione identifica un luogo di preghiera non destinato al culto pubblico.
Ci si chiede se sia possibile individuare – assieme all’Agenzia del Territorio – i criteri utili per individuare la corretta categoria catastale per le strutture pastorali e per quelle destinate all’educazione cristiana dei ragazzi.

2. Poiché le categorie catastali B/1 e B/5 (collegi, conviti, seminari, scuole) chiedono che l’unità immobiliare abbia una certa consistenza volumetrica – la cosiddetta “funzionalità” -, la parrocchia incontra difficoltà quando intende procedere ad un frazionamento.
Infatti il frazionamento potrebbe riguardare una porzione piuttosto limitata dell’immobile che si intende destinare anche ad attività che non meritano l’esenzione (per es. il salone che si concede per le feste di compleanno o le assemblee di condominio; la sala data in locazione ad un ente non profit).
Ci si chiede se sia possibile concordare con l’Agenzia del Territorio una soluzione che permetta alle parrocchie di stralciare dall’unica unità immobiliare destinata ad attività pastorali almeno una porzione che, pur essendo piuttosto limitata, possa mantenere la categoria catastale B/1 o B/5.
Ciò permetterebbe di disporre di un’unità immobiliare piuttosto contenuta per tutte le attività per le quali non è riconosciuta alcuna esenzione IMU.

3. Poiché la normativa regionale (L.R. 30/2003) consente l’apertura di una speciale attività di bar all’interno delle strutture oratoriane, si vorrebbe evitare che la porzione stralciata debba essere necessariamente accatastata come A/10 (uffici e studi privati) o C/4 (strutture per esercizi sportivi senza scopo di lucro). Tale soluzione pare essere legittimata dalla citata L.R. 30/2003.

La questione catastale non può però essere affrontata adeguatamente senza considerare anche i riflessi e le implicazioni dettate dalla norme urbanistiche (per es. le disposizioni dei Piani di Governo del Territorio) da quelle edilizie (per es. la necessità di una SCIA) e da quelle in senso lato tributarie (per es. oneri e costi di costruzione).
Si deve infatti rilevare che frequentemente l’ente ecclesiastico non valuta attentamente le interrelazioni che intercorrono tra i suddetti ambiti.

Per affrontare questi (e altri) profili della disciplina catastale si è avviato un dialogo con la Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio chiedendo, anzitutto, di poter presentare una relazione illustrativa delle più tipiche condizioni/situazioni in cui si trovano le strutture pastorali delle nostre parrocchie.

Al fine di affrontare nel modo più approfondito possibile questo tema si chiede agli uffici delle Curie delle diocesi lombarde di segnalare via mail (ossgiur@diocesi.milano.it) eventuali altre questioni relative all’accatastamento dei fabbricati che si ritengono meritevoli di confronto e chiarimento.

Per riflettere assieme sull’argomento l’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale convoca un incontro per il giorno 19 aprile p.v., alle ore 14,30-17,00 presso la Curia Arcivescovile di Milano (cf avviso di convocazione).