Sirio 26-29 marzo 2024
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Promossi dalla Cgil

Alle urne per due referendum sul lavoro

Dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale, si dovrebbero tenere in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. Toccano aspetti molto delicati e complessi delle norme in vigore. Bocciato dalla Consulta un terzo quesito sui licenziamenti

di Stefano DE MARTIS

23 Gennaio 2017

I due referendum in materia di lavoro che la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili, toccano aspetti molto delicati e complessi delle norme in vigore. Delicati per la materia – il lavoro è un tema cruciale soprattutto in questa fase – e complessi per le implicazioni giuridiche e pratiche. Promossi dalla Cgil – che aveva raccolto le firme anche per un terzo quesito sui licenziamenti, bocciato dalla Consulta – si dovrebbero tenere in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. Se nel frattempo il Parlamento dovesse cambiare le norme in questione, sarà l’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, con decisione appellabile davanti alla Corte costituzionale, a verificare se i quesiti siano o no superati dalla modifica legislativa. In caso negativo provvederà essa stessa a trasferirli sulle nuove norme. Qualora invece fossero sciolte le Camere, i referendum slitterebbero di un anno. Va inoltre ricordato che si tratta di referendum abrogativi e che quindi per la loro validità è richiesto il quorum della maggioranza assoluta degli elettori.

Almeno per quanto riguarda il più noto dei due quesiti, quello relativo ai buoni-lavoro, i cosiddetti voucher, appare piuttosto problematico pensare a un intervento legislativo risolutore, in quanto la richiesta è di eliminare totalmente questo strumento.

Questo il testo: «Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”?». Gli articoli di cui si chiede l’abrogazione sono quelli che attualmente regolano l’uso dei voucher. Ma in realtà la storia di questo istituto inizia nel 2003 con la legge Biagi. Nel 2008 la prima applicazione e poi tutta una serie di modifiche con i diversi governi che si sono succeduti. I voucher nascono come strumento per combattere il pagamento in “nero” nell’ambito del cosiddetto lavoro accessorio, cioè quelle piccole prestazioni occasionali (dalle ripetizioni private alla raccolta delle olive, tanto per fare degli esempi) per le quali il datore di lavoro a rigore dovrebbe comunque adempiere a tutte le formalità previste per il lavoro ordinario (posizione Inps, comunicazione all’ufficio del lavoro, libro paga e matricola, eccetera). I buoni-lavoro si comprano sul sito dell’Inps o presso le poste, le banche abilitate, i tabaccai convenzionati e incorporano un 75% per cento di retribuzione che l’interessato può incassare in banca o alla posta e un 25% che viene destinato automaticamente alla contribuzione Inps e Inail. Negli anni, tuttavia, da questo uso virtuoso e limitato si è passati a un uso massiccio e talvolta strumentale, per aggirare la necessità di instaurare rapporti di lavoro strutturati e coprire situazioni irregolari.

Anche i difensori dei voucher sostengono che sia necessario tornare a un regime coerente con l’ispirazione originaria.

Affermano tuttavia che nel complesso i buoni-lavoro hanno funzionato, al punto che la stessa Cgil ne ha fatto uso, e non sarebbe giusto, come si suol dire, “buttare via il bambino con l’acqua sporca”. I promotori del referendum, invece, sostengono che i voucher si prestino a troppi abusi e che invece di far emergere il lavoro nero finiscano per incrementare l’area del sommerso e per rendere ancora più precario il lavoro.

Il secondo quesito (il cui testo è troppo lungo per poter essere riportato integralmente) riguarda il tema della cosiddetta “responsabilità solidale” in materia di appalti. La disciplina di partenza stabiliva che, in caso di contenzioso dei lavoratori nei confronti della ditta appaltatrice, fosse chiamata in causa, e quindi potenzialmente a rispondere in prima battuta (rivalendosi poi sull’appaltatore), anche la ditta committente. Sono intervenute nel tempo diverse modifiche, le ultime delle quali (con la legge Fornero) sono quelle sottoposte a referendum. Due i punti in questione. Il primo, ispirato a quello che gli studiosi di diritto del lavoro chiamano “garantismo flessibile”, stabilisce che i contratti collettivi nazionali possano derogare al sistema vigente, introducendo altre forme di controllo e tutela in relazione ai settori specifici di attività. Il secondo prevede che il lavoratore, vinta la causa, possa chiedere conto al committente soltanto dopo che sia stata verificata l’impossibilità materiale dell’appaltatore di provvedere. Chi difende le norme in vigore sostiene che con esse si sia dato più respiro e più certezza di investimento alle imprese committenti senza diminuire la protezione dei lavoratori. I promotori del referendum sostengono invece che l’effettività delle tutele e dei diritti dei lavoratori richieda il ripristino della responsabilità solidale inderogabile e piena del committente.