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Città del Vaticano

Vescovi e cardinali giudicati da tribunale ordinario

Finora solamente la Cassazione li poteva processare nelle cause penali. Questa norma dell’ordinamento giudiziario vaticano è stata abrogata con un “motu proprio” di Papa Francesco

30 Aprile 2021

Abrogata la norma dell’ordinamento giudiziario vaticano per cui solamente la Cassazione poteva processare vescovi e cardinali nelle cause penali. Lo ha disposto Papa Francesco nella Lettera apostolica in forma di motu proprio che reca modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano.

Ricordando il recente discorso di apertura dell’Anno giudiziario, il Papa ribadisce la volontà di «richiamare la prioritaria esigenza, che – anche mediante opportune modifiche normative – nel sistema processuale vigente emerga la eguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consoni alle responsabilità che a ciascuno competono nella aedificatio Ecclesiae». Alla luce di ciò, si avverte oggi – sottolinea il Pontefice – «l’esigenza di procedere ad alcune ulteriori modifiche dell’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, anche al fine di assicurare a tutti un giudizio articolato in più gradi ed in linea con le dinamiche seguite dalle più avanzate esperienze giuridiche a livello internazionale».

Papa Francesco dispone che «nella legge sull’ordinamento giudiziario del 16 marzo 2020, n. CCCLI l’art. 24 è abrogato». L’articolo in questione recita: «La corte di cassazione è la sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi nelle cause penali, fuori dei casi previsti dal canone 1405, 1 del Codex Iuris Canonici». Resta invece il «previo assenso del Sommo Pontefice». Infatti, con il motu proprio, Bergoglio aggiunge nella Legge sull’ordinamento giudiziario del 16 marzo 2020, all’articolo 6, un quarto comma che prevede: «Nelle cause che riguardino gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi, fuori dei casi previsti dal can. 1405 § 1, il tribunale giudica previo assenso del Sommo Pontefice».