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Diritti d’autore

Siae e Soundreef, la controversia si è composta

Le novità intercorse nell’ambito della gestione collettiva dei proventi

di Alberto POJAGHIAvvocato

15 Aprile 2019

Nei precedenti numeri del 13 novembre 2018 e del 18 febbraio 2019 dell’Osservatorio Legale abbiamo commentato alcune notizie relative alla conflittualità insorta fra Siae (Società italiana autori ed editori) e la concorrente Soundreef Spa, operante a propria volta nell’ambito della gestione collettiva dei proventi di diritto d’autore, sia in ordine alla responsabilità di quest’ultima, riscontrata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per abuso di posizione dominante quanto alle condotte assunte a seguito dell’ingresso sul mercato italiano della medesima Soundreef Spa, sia in ordine alla rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte del Tribunale di Roma, nel procedimento giudiziale radicato tra le stesse parti, del quesito se sia compatibile con la Direttiva 2014/26/Ue la disposizione del diritto italiano che riserva ai soli organismi di gestione collettiva l’attività di intermediazione dei diritti d’autore, così escludendone le entità di gestione indipendenti.

È del 10 aprile 2019 invece un lancio d’agenzia secondo cui il conflitto si è ora sanato attraverso un accordo in base al quale, a seguito dell’intervenuta liberalizzazione del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, Siae, Soundreef Ltd. e Lea (Associazione liberi editori e autori), hanno convenuto su un insieme di principi, tra cui la definitiva intervenuta liberalizzazione del mercato, ancorché nei limiti dettati dal Decreto legislativo 35/2017.

In tale contesto, inoltre, Siae ha riconosciuto la legittimità di Lea a raccogliere diritti d’autore per conto di Soundreef Ltd. e i suoi iscritti; ha preso atto che gli utilizzatori di musica italiani dovranno perfezionare una licenza integrativa a quella di Siae anche con Lea (per essa e per conto di Soundreef) in caso di utilizzo del repertorio di quest’ultima, con ciò considerando il pagamento della licenza Siae non più esaustivo rispetto all’utilizzo di musica; e ha convenuto che ciascun ente di intermediazione dei diritti d’autore – sia esso costituito quale organismo per la gestione indipendente dei diritti o quale entità di gestione indipendente – amministrerà esclusivamente la quota parte dei diritti d’autore a esso affidato in gestione dal titolare dei diritti.

Con ciò le parti hanno anche definito tutte le controversie in essere, convenendo inoltre che entro il 30 giugno 2019 esse modificheranno i propri statuti e regolamenti e la propria modulistica allo scopo di recepire il contenuto dell’intervenuto accordo.

Ciò pone fine alla controversia intercorsa fra le parti, per superare la quale non era bastata l’intercorso modifica legislativa, con Decreto legislativo del 16 ottobre 2017 numero 148, dell’articolo 180 della vigente legge sul diritti d’autore, nel senso che l’attività di intermediario, comunque attuata, sotto forma diretta o indiretta, di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza, e anche di cessione, per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite) e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, non fosse più riservata alla sola Siae ma fosse di competenza di tutti organismi di gestione collettiva.

L’accordo riflette quindi il pieno e incondizionato recepimento da parte degli enti in commento della indicata modifica legislativa.

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