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Comunicato - 3 gennaio 2012

Proroga per l’invio delle fatture significative

Slitta dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 il termine per la trasmissione delle cosiddette “fatture significative” relativa alle operazioni effettuate nel 2010

3 Gennaio 2012

Il termine per la trasmissione delle cosiddette “fatture significative” relativa alle operazioni effettuate nel 2010 slitta dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. La nuova scadenza è stata fissata dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 186218 del 21 dicembre 2011.
L’adempimento, che è stato introdotto è stato introdotto con la Finanziaria dello scorso anno (art. 21, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010), riguarda anche le parrocchie, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’esercizio di attività commerciali di importo superiore alla soglia fissata, a regime, in 3.000 euro.
Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione riguarda un ambito di operazioni più limitato; essa concerne tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA relative tanto agli acquisti quanto le vendite di beni e servizi, ma solo se:
– soggette all’obbligo di fatturazione, e – di importo non inferiore a 25.000 euro, al netto dell’IVA.

L’Agenzia delle entrate, nella Circolare 24/E/2011 ha infatti precisato che «In sede di prima applicazione dell’obbligo di comunicazione e, quindi, per le operazioni relative all’anno d’imposta 2010, il provvedimento ha previsto l’esclusione dalla comunicazione sia delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo inferiore a 25.000 euro, sia delle operazioni, di qualsiasi importo, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura.
La finalità del provvedimento, in coerenza con lo spirito dell’articolo 21, è quella di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo in parola ed assicurare, al tempo stesso, sin dalla prima applicazione della disposizione, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore pericolosità. Per tali motivi, per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione da parte di tutti i soggetti obbligati è limitata alle sole operazioni per le quali è emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25.000 euro».

Nel calcolare la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di effettuare la comunicazione va presente che:
– per i contratti d’appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono d’importo complessivo non inferiore a 25.000 euro;
– per i contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 25.000 euro, occorre considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti; in caso di pagamento frazionato del corrispettivo l’operazione si considera unitaria anche se il pagamento, regolato mediante acconto e saldo, sia effettuato in anni diversi;
– il carattere unitario dell’operazione non viene meno nel caso di pagamento frazionato del corrispettivo mediante acconti e saldo, anche se effettuato in anni diversi.

Per approfondire l’argomento si rinvia all’articolo L’invio telematico delle fatture “significative” in exLege n. 1/2011, pagg. 67-72.